TRADUZIONE (UNOFFICIAL) DELLA LEGGE DI MALTA SU IDENTITA’ DI GENERE E CARATTERISTICHE SESSUALI (2015)

Malta:
Legge per il riconoscimento e la registrazione del genere di una persona e per regolare gli effetti di un tale cambiamento, nonché  il riconoscimento e la tutela delle caratteristiche sessuali di una persona.

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Bandiera di Malta

traduzione di Mirella Izzo (copyright riservato, vietata duplicazione in altri siti, consentito il link qui o su De/Generi di Mirella Izzo)

(L.S.) MARIE LOUISE

COLEIRO PRECA

Presidente

14th Aprile, 2015

Legge numero. XI del 2015

UNA legge per il riconoscimento e la registrazione del genere di una persona e per regolare gli effetti di un tale cambiamento, nonché  il riconoscimento e la tutela delle caratteristiche sessuali di una persona.

Sia convertito in legge dal Presidente, dal parere e con il consenso della Camera dei rappresentanti, in questo Parlamento odierno riunito, e dall’autorità dello stesso come segue: 

  1. Il titolo abbreviato di questa legge è Legge del 2015 su Identità di Genere, Espressione di genere e Caratteristiche Sessuali
  1. Interpretazione

Nella presente Legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

“Direttore”, è da leggere come il Direttore del Registro Pubblico (NdT: Anagrafe);

“espressione di genere” si riferisce alla manifestazione di ogni persona della propria identità di genere, e / o quella che è percepita dagli altri;

 “identità di genere” si riferisce alla conoscenza del genere intimo e individuale di ogni persona che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, incluso il senso personale del corpo (che può comportare, se liberamente scelto, la modifica dell’aspetto fisico e /o funzioni attraverso mezzi medici, chirurgici o altro) e altre espressioni di genere, tra cui nome, abbigliamento,  linguaggio e modalità gestuali e comportamentali (“mannerism” in originale. NdT);

“marcatore di genere” si riferisce alla identificatore che classifica le persone

all’interno di una particolare categoria sessuale;

“team interdisciplinare” si riferisce alla squadra stabilito dall’art 14;

” Ministro” si intende il ministro responsabile delle pari opportunità;

“minore”: significa una persona che non ha ancora raggiunto l’età di diciotto anni;

“Notaio” si intende una persona in possesso di un mandato dell’esercizio della professione di

Notaio a Malta, in conformità coll’Ordine Notarile e la legge degli archivi notarili

e

“caratteristiche sessuali” si riferisce alle caratteristiche cromosomiche gonadiche e anatomiche di una persona, che comprendono caratteristiche primarie come gli organi riproduttivi e genitali e / o  strutture ormonali; e caratteristiche secondarie come la massa muscolare, la distribuzione dei capelli, il seno e / o la struttura fisica.

  1. Diritto all’Identità di Genere

 (1) Tutte le persone che sono cittadini di Malta hanno il diritto-

(a) al riconoscimento della loro identità di genere;

(b) al libero sviluppo della loro persona secondo la loro identità di genere;

(c) all’essere considerate in base alla propria identità di genere e, in

particolare, ad essere identificate in tal modo dai documenti identificativi, e

(d) all’integrità fisica ed all’autonomia fisica.

(2) Fatte salve eventuali disposizioni della presente legge –

(a) Non saranno in alcun modo influenzati i diritti di una persona, le relazioni e i doveri derivanti da rapporto di famiglia o da un matrimonio, e

(b) i diritti della persona derivanti da successione, incluse, ma non solo, le disposizioni testamentarie e gli obblighi e, o diritti subordinati  o acquisiti prima della data di cambiamento di identità di genere non saranno in alcun modo toccati.

(c) Non sarà modificato qualsiasi diritto personale o reale già acquisito da terzi parti o qualsiasi privilegio o ipotetico  di un creditore acquisito prima del cambiamento di identità di genere della persona.

(3) L’identità di genere della persona deve essere sempre rispettata.

(4) La persona non è tenuta a fornire prova di un trattamento chirurgico per totale o parziale riassegnazione genitale, terapie  ormonali o qualsiasi altro trattamento psichiatrico, psicologico o medico utilizzato per raggiungere la propria identità di genere.

  1. Cambio della Identità di Genere

          (1) Ogni persona di cittadinanza Maltese avrà diritto di richiedere al “Direttore” (Ufficiale dell’Anagrafe. NdT) di cambiare il Genere registrato e, o primo e secondo nome, in modo tale da riflettere l’identità di Genere che la persona ha autodeterminato

                (2) La richiesta deve essere effettuata per mezzo di una nota di iscrizione ai sensi dell’articolo 5/2).

 (3) Il Direttore non può esigere altre prove diverse dall’atto pubblico dichiarativo pubblicato ai sensi dell’articolo 5.

(4) Il Direttore, entro quindici giorni dalla presentazione della nota di iscrizione da parte del Notaio del registro pubblico, dovrà inserire una nota nell’atto di nascita del richiedente.

(5) Le disposizioni dell’articolo 249 del codice civile  Cap. 16 saranno applicate mutatis mutandis.

               (6) (a) La persona che ha fatto una richiesta ai sensi sub-articolo (1) ha inoltre il diritto di esigere un certificato completo dell’atto di nascita che mostri i dati risultanti dalle annotazioni  emesse  in modo però che non siano indicati i motivi per cui sono state fatte in virtù di un decreto del tribunale o in termini di procedura stabiliti da questa legge senza che i dettagli delle annotazioni suddette siano specificati.

(b) Una persona la cui richiesta alla Corte di Revisione Degli Atti notarili, per una correzione nel nome e sesso assegnati nel proprio atto di nascita, ha il diritto di esigere un completo certificato del proprio atto di nascita che mostri i dati risultanti dalle annotazioni emesse e che tali annotazioni risultino in virtù di un decreto del tribunale senza che dettagli di dette annotazioni siano specificati. (NdT: si presume che questa misura che lascia sia il vecchio nome e sesso, con l’annotazione del cambiamento sull’atto di nascita, risulti come emesso da un Tribunale, senza specificarne le cause per tentare di garantire la privacy rispetto alla transizione. Come se la registrazione fosse stata cambiata da un Tribunale per un errore di trascrizione iniziale)

(c) Entro sette giorni dal ricevimento di una richiesta presentata per il rilascio di un certificato di nascita redatto ai sensi del presente articolo, il direttore non potrà fornire alcuna informazione contenuta nel registro indicante l’atto iniziale di nascita, eccetto quanto previsto nel presente articolo.

 (7) La suddetta informazione o copia dell’atto integrale di nascita può essere dato:

(a) con il consenso della persona cui il certificato si riferisce; o

(b) quando non vi è tale consenso, su un ordine della Corte (Sezione Volontaria Giurisdizione), o di un altro tribunale prendendo atto della causa in cui la necessità della presentazione di tale certificato o relative informazioni quando la Corte è convinta che il rilascio del certificato o relative informazioni siano necessarie per difendere o tutelare un diritto o  un legittimo interesse della persona che effettua la richiesta quando – dopo aver preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti – le considerazioni  della Corte devono prevalere sul diritto alla riservatezza della persona a cui il certificato si riferisce.

(8) Una persona cui è stata concessa la protezione internazionale secondo la legge sui rifugiati, e di qualsiasi altra situazione derivante dalla legge sui rifugiati, e  a chi vuole cambiare la registrazione del genere e nome, se la persona desidera cambiare il nome, redigerà una dichiarazione confermata sotto giuramento davanti al Commissario per i Rifugiati, dichiarando il proprio genere e nome. Il Commissario per i Rifugiati, entro quindici giorni, registrerà tale emendamento nel certificato di protezione e forma di asilo applicato.

  1.  Funzioni del Notaio.

          (1) La redazione dell’atto pubblico dichiarativo deve contenere i seguenti elementi:

(a) una copia dell’atto di nascita del richiedente;

(b) una dichiarazione chiara, inequivocabile e informata da parte del ricorrente che la propria identità di genere non corrisponde al sesso assegnato nell’atto di nascita;

(c) l’indicazione dei dati di genere;

(d) il nome con cui il richiedente vuole essere registrato; e

               (e) tutti gli elementi necessari prescritti conformemente con la professione notarile e dell’Archivio di legge notarile.

 (2) Il notaio non richiederà alcun documento psichiatrico, psicologico o medico per la redazione dell’atto pubblico dichiarativo.

 (3) Ogni Notaio ricevente tale atto deve consegnare al Direttore una nota ai sensi dell’articolo 50 dell’Ordine Notarile e dell’Archivio di atti notarili.

6.Data effettiva

 L’entrata in vigore della nota da parte del Direttore conformemente al sub-articolo (4)

dell’articolo 4 sarà considerata, a tutti gli effetti di  legge, come la data effettiva dell’entrata in vigore del genere indicato nella nota della persona.

  1.    (1) Le persone che esercitano la patria potestà sui minori, o il tutore del minore possono presentare una domanda nel Registro di Sistema del tribunale civile (Sezione Volontaria Giurisdizione) chiedendo al Tribunale di cambiare il genere registrato e il nome del minore, al fine di rispecchiare l’identità di genere del minore.

               (2) Se una domanda ai sensi del sub-articolo (1) è fatta per conto di un minore, la Corte deve:

(a) assicurare che l’interesse superiore del minore sia la considerazione preminente, come espresso nella Convenzione sui diritti del fanciullo, e

(b) dare il giusto peso alle opinioni del minore avendo  riguardo

dell’età del minore e della relativa maturità.

(3) Se la Corte aderisce alla richiesta fatta in conformità al sub-articolo (1), la Corte ordinerà al Direttore di modificare il genere registrato e il  nome del minore nell’atto di nascita dello stesso.

(4) Le persone che esercitano la patria potestà sul minore o il tutore del minore il cui genere non è stato dichiarato al momento della nascita, prima che il minore raggiunga l’età di diciotto anni, dovrà presentare una domanda in cancelleria del tribunale civile (Sezione Volontaria Giurisdizione), al fine di dichiarare il genere e il nome del minore, se il minore vuole cambiare il nome, e in seguito l’espresso consenso del minore, tenendo conto dello sviluppo delle capacità e degli interessi del minore. Il Tribunale Civile (Sezione Volontaria Giurisdizione) dovrà ordinare al Direttore di registrare il genere e il nome del minore nell’atto di nascita del minore.

  1. Modifica dell’Atto di Nascita

   (1) L’accessibilità all’atto di nascita integrale è limitata solo ed esclusivamente alla persona che ha raggiunto l’età di diciotto anni e a cui tale atto di nascita si riferisce o a un ordine del tribunale.

(2) Un emendamento all’atto di nascita compiuto nei termini della presente legge da una persona che non è più, al momento, un minore, una volta completato, può essere solo modificato di nuovo da un ordine del tribunale.

  1. Decisioni estere

          (1) Una decisione finale circa l’identità di genere di una persona, che sia stata determinata da un tribunale straniero competente o da un’autorità autorizzata ad agire in conformità con la legge di tale Paese, sarà riconosciuta a Malta.

(2) Un marcatore di genere diverso da maschio o femmina, o l’assenza dello stesso è riconosciuto da un tribunale straniero competente o da un’autorità autorizzata ad agire in conformità con la legge di tale paese è riconosciuto a Malta.

10.Modifiche ad altri documenti ufficiali

         (1) Una persona deve, non più tardi di un mese dalla pubblicazione dell’atto dichiarativo, indicare al Direttore gli atti di stato civile che devono essere modificati, oltre l’atto di nascita.

(2) Una persona, nei cui confronti un emendamento all’atto di nascita è stata fatto in conformità con le disposizioni della presente legge, entro quindici giorni dalla data di cui all’articolo 6, dovrà richiedere ai funzionari autorizzati, nei termini della Legge sulla Carta di Identità e di altri Documenti di Identità, di modificare la carta d’identità e altri documenti di identificazione della persona e di emettere una nuova carta di identità e altri documenti di identificazione  che indicano il genere e il nome della persona che rispecchi la modifica apportata nell’atto di nascita della persona.

(3) Una persona può anche, al pagamento di detta commissione così come prescritto, richiedere a qualsiasi altra autorità competente, dipartimento, datore di lavoro, di istruzione o di altro istituto di emettere un documento o un certificato relativo indicando il cambiamento di genere e il  nome della persona.

  1. Reati.

          (1) Chiunque rivelerà consapevolmente qualsiasi persona che si sia avvalsa delle  disposizioni della presente legge, o insulterà o ingiurierà una persona, in caso di condanna è passibile di una multa  non inferiore a € 1.000 (€ 1.000) e non superiore a 5.000 euro (€ 5.000).

               (2) Salvo le disposizioni di cui all’articolo 83B del codice penale, quando un reato è motivato da espressione di genere e caratteristiche sessuali, la pena sarà stabilita in detto articolo.

(3) Chiunque consapevolmente viola le disposizioni della presente Legge, in caso di condanna è passibile di una multa (multa) non inferiore a € 500 (€ 500) e non superiore a 1000 € (€ 1.000).

  1. Protezione dati.

Una persona che nell’adempimento di funzioni ufficiali sia stata coinvolta in una questione relativa alla presente legge, non dovrà divulgare tale questione in conformità con la Legge del Segreto professionale e la Legge sui Dati Personali :

A condizione che le copie dell’atto pubblico di cui all’articolo 5 pubblicato nei termini dell’Ordine Notarile e dell’Archivio degli atti notarili non saranno ritenute materia in violazione di questo articolo.

  1. Antidiscriminazione e promozione dell’uguaglianza

        (1) Qualsiasi norma, regola o procedura dovrà rispettare il diritto alla identità di genere. Nessun norma o regolamento o procedura può limitare, restringere, o annullare l’esercizio del diritto alla identità di genere, e tutte le norme devono essere sempre interpretate e applicate in modo tale da favorire l’accesso a questo diritto.

(2) Il servizio pubblico ha il dovere di garantire che le discriminazioni e le molestie illegali  per orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali siano eliminate, mentre i servizi pubblici devono promuovere la parità di opportunità per tutti, a prescindere da orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e  caratteristiche sessuali.

(3) Le disposizioni della presente legge si applicano al settore privato, a tutto il settore pubblico e ai dipartimenti del servizio pubblico, alle agenzie e a tutte le autorità competenti che mantengono registri personali e, o raccolgono informazioni di genere. Tali forme, registri e o le informazioni devono essere valutate e modificate per rispecchiare le nuove norme stabilite dalla presente legge entro un massimo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1.  Diritto all’integrità fisica e all’autonomia

        (1) Deve essere ritenuto illegale per i medici o altri professionisti  condurre qualsiasi trattamento di assegnazione del sesso e / o intervento chirurgico sulle caratteristiche sessuali di un minore il cui trattamento e / o intervento possa essere rinviato fino a quando la persona che deve essere trattata sia grado di fornire il consenso informato:

               Tale trattamento di assegnazione del sesso e / o intervento chirurgico sulle caratteristiche sessuali del minore può essere condotto a condizione che il minore dia consenso informato attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale o il tutore del minore.

(2) In circostanze eccezionali il trattamento può essere effettuato una volta raggiunto un accordo tra il team interdisciplinare e la persone che esercitano la patria potestà o del tutore del minore che non è ancora in grado di fornire il consenso:

Qualora l’intervento medico sia guidato da fattori sociali senza il consenso del minore, sarà in violazione della presente legge.

(3) Il team interdisciplinare è nominato dal Ministro per un periodo di tre anni, il periodo può essere rinnovato per un altro periodo di tre anni.

(4) Il team interdisciplinare è composto da quei  professionisti ritenuti appropriati dal ministro a seconda dei casi.

(5) Quando la decisione del trattamento viene espressa da un minore con il consenso delle persone che esercitano la patria potestà o dal tutore del minore, i professionisti medici dovranno:

(a) assicurare che l’interesse superiore del minore come espresso nella Convenzione sui diritti del fanciullo sia la considerazione preminente; e

(b) dare peso alle opinioni del minore vista l’età del minore e la maturità.

  1. Servizi sanitari.

 A tutte le persone in cerca di consulenza psicosociale, sostegno e interventi medici in materia di sesso o di genere dovrebbe essere dato un supporto di un esperto che sia sensibile e individualmente su misura da parte degli psicologi e medici o counseling. Tale sostegno dovrebbe estendersi dalla data di diagnosi o auto-riferimento per tutto il tempo necessario.

  1.  Protocollo di trattamento

       (1) Il Ministro, sentito il Ministro responsabile per la salute, dovrà nominare un gruppo di lavoro.

(2) Il gruppo di lavoro è composto da un presidente e nove membri.

(3) Il presidente deve essere un medico con almeno dodici anni di esperienza.

(4) I membri sono tre esperti in materia di diritti umani, tre professionisti psicosociali e tre esperti medici.

(5) Il Ministro nomina il gruppo di lavoro entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(6) I membri del gruppo di lavoro devono rivedere i protocolli di trattamento medico attuali in linea con le tecniche mediche migliori aggiornate e cogli standard dei diritti umani e dovranno, entro un anno dalla data della loro nomina, emettere una relazione contenente raccomandazioni per la revisione dei protocolli di trattamento medico in corso.

  1. Potere di fare regolamenti.

 Il Ministro può stabilire regolamenti per rendere più efficace qualsiasi disposizione della presente legge e, in generale per regolare l’identità di genere in conformità con le disposizioni della presente legge.

  1. Modifiche del Codice Civile.

Il codice civile è modificato come segue:

(a) immediatamente dopo il sub-articolo (11) dell’articolo 4, vi è aggiunto il seguente nuovo sub-articolo:

(12) Nella domanda di registrazione di un matrimonio contratto all’estero tra partner dello stesso sesso, i partners del matrimonio possono scegliere di:

(a) adottare per entrambi il cognome di uno dei  Partners del matrimonio o i cognomi di entrambi nell’ordine che scelgono per entrambi; o

(b) mantenere il proprio cognome:

Nel caso in cui nessuna scelta sia espressa, in Conformità  al presente sub-articolo i partners del matrimonio conservano i loro cognomi. “;

(b) gli articoli 257A a 257D stesso, entrambi inclusi, devono essere soppressi;

(c) al paragrafo (c) dell’articolo 278 al posto delle parole “sesso del bambino,  saranno sostituite con ” il sesso del bambino: ” e subito dopo si aggiungeà la seguente nuova clausola: “A condizione che l’identificazione del sesso del minore non sia inclusa fino a quando l’identità di genere del minore non sia determinata. “.

  1. Emendamento alla legge di uguaglianza di uomini e donne.

L’articolo 2 della legge di uguaglianza di uomini e donne deve essere  modificato come segue:

(a) al sub-articolo (1), nella definizione del termine “discriminazione”, la frase  “l’identità di genere include il trattamento di una persona in modo meno favorevole rispetto ad un’altra persona sia sia stata o potrebbe essere trattata a causa di questa ragionee “discriminare” deve essere interpretato di conseguenza”; saranno sostituite dalle parole “l’identità di genere, l’espressione di genere o le caratteristiche sessuali includono il trattamento di una persona in un meno maniera meno favorevole di un’altra persona sia, sia stata o sarebbe stata trattata in proposito e “discriminazione” deve essere interpretato di conseguenza; “;

(b) nel sub-articolo (3) dello stesso, le parole “o di identità di genere è” vengono sostituite dalle parole “o Identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali è” “;

(c) nel paragrafo (a) del sub-articolo (3) di ciò , le parole “o identità di genere“; sono sostituite dalle parole “o identità di genere, espressione di genere o di  caratteristiche sessuali;

(d) al punto (c) del sub-articolo (3) della stessa, le parole “o identità di genere“; sono sostituite dalle parole “o identità di genere, espressione di genere o di caratteristiche sessuali; “

(e) al paragrafo (d), del sub-articolo (3) della stessa, le parole “identità di genere, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia appropriata e necessaria e possa essere giustificata da fattori estranei al sesso” sono sostituite dalle parole “identità di genere, espressione di genere o di sesso a meno che le caratteristiche  di tale disposizione, criterio o prassi siano adeguate e necessarie possono essere giustificate da ragioni obiettive non basate sul sesso. “.

Approvata dalla Camera dei Rappresentanti nella seduta numero  256 del 1 Aprile, 2015.

ĊENSU GALEA Vice Presidente

RAYMOND SCICLUNA Cancelliere della Camera dei Rappresentanti

Traduzione a cura di Mirella Izzo